Campo di applicazione per materia 1. La presente convenzione si applica:

  • A)Nella Repubblica del Venezuela, alla legislazione che disciplina il regime delle assicurazioni sociali relativamente alle prestazioni in caso di:
  • a)incapacita' temporanea;
  • b)incapacita' parziale o invalidita';
  • c)vecchiaia;
  • d)superstiti;
  • e)assegno per morte.
  • B)Nella Repubblica Italiana alle legislazioni concernenti:
  • a)l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
  • b)i regimi di assicurazione sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria;
  • c)l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali;
  • d)l'assicurazione di malattia e maternita', limitatamente alle prestazioni economiche. 2. La presente convenzione si applica altresi' alle legislazioni che completano o modificano le legislazioni menzionate nel paragrafo 1. 3. La presente convenzione si applica egualmente alle disposizioni legislative che estendano i regimi menzionati nel paragrafo 1 a nuove categorie di lavoratori sempre che l'autorita' competente di uno Stato contraente non si opponga entro i sei mesi successivi alla notifica di tali disposizioni da parte del Governo dell'altro Stato contraente.

Testo vigente dal 17 agosto 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-08-06;260~convenzione-art2 · fonte del testo