Prestazioni nell'altro Stato 1. I lavoratori inviati nel territorio dell'altro Stato per svolgere un lavoro temporaneo e che rimangano vittime di un infortunio o di una malattia professionale durante tale permanenza temporanea, avranno diritto alle relative prestazioni in natura, a carico dell'istituzione competente di questo Stato e secondo la legislazione che questa applica. 2. I lavoratori vittime di un infortunio o di una malattia professionale, che successivamente all'inizio del beneficio delle prestazioni trasferiscono la propria residenza definitiva nell'altro Stato contraente di cui sono cittadini, avranno diritto a fruire delle prestazioni in natura a carico dell'istituzione del luogo di nuova residenza, secondo la legislazione che questa applica.

Testo vigente dal 17 agosto 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-08-06;260~convenzione-art11 · fonte del testo