[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel trattato

[3]TRATTATO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI BREVETTI firmato a Washington il 19 giugno 1970

[4]Gli Stati contraenti, Desiderosi di contribuire allo sviluppo della scienza e della tecnica, Desiderosi di migliorare la protezione legale delle invenzioni, Desiderosi di semplificare e rendere meno costoso l'ottenimento della protezione delle invenzioni quando questa sia desiderata in parecchi paesi, Desiderosi di facilitare e accelerare per tutti l'accesso alle informazioni tecniche contenute nei documenti che descrivono nuove invenzioni, Desiderosi di stimolare e accelerare il progresso economico dei paesi in via di sviluppo apprestando provvedimenti destinati ad accrescere l'efficacia dei loro sistemi legali di protezione delle invenzioni, siano essi nazionali o regionali, permettendo a detti paesi di accedere facilmente alle informazioni relative all'ottenimento di soluzioni tecniche adatte ai loro bisogni specifici e aiutandoli ad accedere alla tecnologia moderna in costante progresso, Convinti che la cooperazione internazionale rendera' molto piu' facile la realizzazione di questi scopi, Hanno concluso il seguente trattato:

[5]Articolo 1 Costituzione di una unione

  • 1)Gli Stati che fanno parte del presente trattato (denominati in seguito "Stati contraenti") sono costituiti in unione per la cooperazione nell'ambito del deposito, della ricerca e dell'esame delle domande di protezione delle invenzioni, nonche' per la prestazione di servizi tecnici speciali. Questa unione e' denominata Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti.
  • 2)Nessuna disposizione del presente trattato potra' essere interpretata come limitazione dei diritti previsti dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale a favore dei cittadini dei paesi membri di questa convenzione o delle persone domiciliate in questi paesi.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art1 · fonte del testo