di pubblicazioni

  • 1)L'Ufficio europeo dei brevetti e i servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati contraenti si scambiano, su richiesta per i loro propri bisogni e gratuitamente, uno o piu' esemplari delle rispettive pubblicazioni.
  • 2)L'Ufficio europeo dei brevetti puo' concludere accordi concernenti lo scambio o l'invio di pubblicazioni.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art132 · fonte del testo