del ricorso

  • 1)Se il ricorso e' ricevibile, la commissione di ricorso esamina se esso e' fondato.
  • 2)Nel corso dell'esame del ricorso che deve svolgersi conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione, la commissione di ricorso invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle notificazioni ad essa indirizzate o sulle comunicazioni fatte da altre parti.
  • 3)Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera a questo invito, la domanda di brevetto europeo e' considerata come ritirata, a meno che la decisione che forma l'oggetto del ricorso non sia stata presa dalla divisione giuridica.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art110 · fonte del testo