[1]ammesse a proporre il ricorso ed a essere parti della procedura

[2]Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione puo' ricorrere contro questa decisione a condizione che questa non abbia accolto le sue richieste. Le altre parti di detta procedura sono di diritto parti della procedura di ricorso.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art107 · fonte del testo