1. L'Accordo del 29 novembre 1994 modificato puo' cessare mediante una decisione unanime della prima Assemblea generale successiva all'entrata in vigore del presente Accordo, a meno che tutti gli Stati parti del suddetto Accordo abbiano stabilito in modo unanime, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, le condizioni per la cessazione degli effetti dell'Accordo in questione. 2. "L'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino" succede all'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino in tutti i diritti e gli obblighi di quest'ultimo.

Testo vigente dal 21 febbraio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;26~accordo-art17 · fonte del testo