1. - La presente Convenzione e' depositata presso il Governo del Canada. 2. - Il Governo del Canada:

  • a)informa tutti gli Stati che hanno sottoscritto la presente Convenzione o che vi abbiano aderito e il Presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit) su:
  • i)ogni nuova sottoscrizione e ogni deposito di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e sulla data in cui tale sottoscrizione o tale deposito si sono verificati;
  • ii)ogni dichiarazione resa in virtu' degli articoli 18, 19 e 20;
  • iii)ogni revoca di dichiarazione resa in virtu' del paragrafo 4 dell'articolo 21;
  • iv)la data di entrata in vigore della presente Convenzione;
  • v)il deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione, cosi' come sulla data in cui tale deposito si e' verificato e sulla data a decorrere dalla quale la denuncia produce i suoi effetti;
  • b)trasmette copie conformi e certificate della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari, a tutti gli Stati che vi abbiano aderito e al Presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit). Del che fanno fede i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, che a tal fine hanno firmato la presente Convenzione. Redatta a Ottawa, il ventotto di maggio del millenovecentottantotto in un solo originale del quale le versioni inglese e francese sono ugualmente autentiche.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-07-14;259~convenzione-art25 · fonte del testo