Parti, qualora nel loro territorio gli istituti di insegnamento superiore costituiscano l'autorita' competente in materia, comunicheranno il testo della presente Convenzione alle Autorita' degli istituti in questione situati sul loro territorio e le incoraggeranno ad esaminare con benevolenza e ad applicare i principi enunciati all'articolo 2.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-07-14;258~convenzione-art3 · fonte del testo