considerano personale creativo, di produzione, tecnico e artistico le persone che siano qualificate come tali nella legislazione di ciascuno degli Stati delle due Parti. L'apporto di ciascuno dei suddetti soggetti sara' valutato individualmente dai coproduttori. La proporzione dei rispettivi apporti dei produttori degli Stati delle due Parti puo' consistere dal 20 all'8O per cento. Se necessario, un attore in un ruolo principale potra' essere sostituito da almeno 2 tecnici qualificati.

Testo vigente dal 22 dicembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-09;257~protocollo-art5 · fonte del testo