[1]ARTICOLO XI bis Informazioni sensibili contenute nella richiesta

[2]La Parte Richiedente che ipotizza la comunicazione d'informazioni particolarmente sensibili a sostegno di una richiesta di estradizione puo' consultarsi con la Parte Richiesta per stabilire in che misura la Parte Richiesta possa proteggere dette informazioni. Se la Parte Richiesta e' impossibilitata a proteggere le informazioni nel modo voluto dalla Parte Richiedente, questo decide se comunicare comunque le informazioni.

Testo vigente dal 28 marzo 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25~artxibis · fonte del testo