[1]Allegato

[2]ALLEGATO TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[3]ARTICOLO I Obbligo di estradare

[4]Le Parti Contraenti concordano di consegnarsi reciprocamente, in applicazione delle disposizioni del presente Trattato, le persone che siano perseguite o che siano state condannate dalle autorita' della Parte Richiedente per un reato che da' luogo all'estradizione.

Testo vigente dal 27 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25~arti · fonte del testo