[1]Partecipazione di altri paesi all'MLF

[2]1. Qualsiasi stato puo' aderire al presente Accordo,con il consenso scritto di tutte le Parti e dopo aver firmato una Nota di Adesione al presente Accordo. Un esempio di Nota di Adesione e' riportato nell'Annesso A al presente Accordo. 2. Qualsiasi Forza della NATO, del Partenariato per la Pace NATO o di uno stato membro dell'UE, cosi' come Forze di paesi amici possono partecipare ad attivita' addestrative specifiche dell'MLF o ad una specifica operazione, previo consenso delle Parti e dopo aver firmato un idoneo Memorandum di Intesa o Accordo tecnico con le Parti specificando detta partecipazione.

Testo vigente dal 5 gennaio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-12-21;249~accordo-art9 · fonte del testo