Allo scopo di meglio assicurare l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto con i decreti previsti dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno emanate, secondo i principi e i criteri direttivi determinati dalla stessa legge, norme intese a consentire adeguati controlli sulle merci e sui beni viaggianti a qualsiasi titolo. In particolare dovra' stabilirsi che le merci ed i beni siano accompagnati da apposito documento di trasporto ed al fine di evitare inutili duplicazioni potra' prevedersi che il documento sia sostituito dalla fattura ovvero sia costituito da nota di consegna, lettera di vettura o altro atto equipollente, purche' contenente gli elementi necessari a garantire un efficace controllo della circolazione delle merci e dei beni, provvedendosi, se necessario, al coordinamento con le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, ad altri fini, analoghi documenti. Saranno previste sanzioni di carattere amministrativo anche a carico di chi effettua trasporti di merci e di beni senza il documento prescritto o con documento irregolare.

Testo vigente dal 17 maggio 1976

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 25/1990

    Parametro
    23 gennaio 1990

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del d.PR. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'intro…

    Art. 7 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria · Art. 25 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 168/1989

    Parametro
    29 marzo 1989

    Manifesta inammissibilità delle questioni per irrilevanza, in quanto concernenti ipotesi di reato non rientranti, secondo la interpretazione giurisprudenziale della Cassazione - interpretazione che alla Corte costituzionale appare plausibile tenuto conto degli argomenti che la sorreggono - nella previsione della normativa denunziata. - O. n. 168/1988 e 682/1988.

    Art. 17 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 1 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 25 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 168/1988

    Parametro
    11 febbraio 1988

    La mancanza di qualsiasi accenno ai fatti di causa del giudizio principale non consente di valutare la rilevanza della questione sollevata che va, pertanto, dichiarata manifestamente inammissi- bile; parimenti, va dichiarata manifestamente inammissibile - perche` irrilevante - la questione di legittimita` costituzionale concernente una ipotesi normativa diversa da quella per la quale si procede nel giudizio a quo. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 23, 25, 76 e 77 Cost. - degli artt. 7, u. co., d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, 10, n. 11 legge 9 ottobre 1971, n. 825, nonche` del combinato disposto degli artt. 10, n. 11 legge 9 ottobre 1971, n. 825, 7 legge 10 maggio 1976, n. 249, e 7, u. co. d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, relativamente all'applicazione di sanzioni penali concernenti la falsificazione e l'utilizzazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti).

    Art. 10 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 23 cost. · Art. 25 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;249~art7 · fonte del testo