È manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11- quaterdecies , comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale dispone che un'area è da considerare fabbricabile «se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo». Di tale disposizione, infatti, il rimettente non deve fare applicazione, in quanto l'art. 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, ha sostituito, in riferimento all'ICI e con effetto ex tunc , la disciplina dettata dalla disposizione censurata, con la conseguenza che l'art. 36, comma 2, è l'unica disposizione, a trovare applicazione nel giudizio principale. - in senso analogo, v., citate, ordinanze n. 266 e n. 41 del 2008.
Art. 11-quaterdecies Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 · Art. 42 cost. · Art. 36 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica