1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini relative a operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale vigente nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente e ne comunica i risultati a quest'ultima. 2. Tali indagini sono condotte in conformita' alla legislazione vigente nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se agisse per proprio conto. 3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non sia l'autorita' competente a soddisfare la richiesta, essa la trasmette senza indugio all'autorita' competente e si impegna a Cooperare con essa.

Testo vigente dal 5 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;247~accordo-art12 · fonte del testo