Quando saranno avviati progetti comuni di sviluppo si terra' conto del livello del contributo finanziario e delle capacita' industriali di ognuna delle due Parti, in relazione alle strutture di ricerca, di sviluppo e di produzione. Per i progetti comuni di sviluppo ogni Parte sara' pronta a ricercare modalita' che siano convenienti per l'altra Parte, al fine di effettuare un controllo finanziario e/o evitare costi eccessivi.

Testo vigente dal 3 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;245~accordo-art5 · fonte del testo