[1]di applicazione quanto alle persone

[2]La presente Convenzione si applica, indipendentemente dalla loro cittadinanza, ai lavoratori subordinati o autonomi, ai dipendenti vaticani e al personale che secondo la legislazione applicabile e' ad essi assimilato, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di una o di entrambe le Parti contraenti, nonche' ai loro familiari e superstiti.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244~art3 · fonte del testo