[1]di infortunio grave tra Istituzioni

[2]Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un lavoratore di una delle due Parti occupato nel territorio dell'altra Parte, e che abbia causato o che potrebbe causare sia la morte, sia un'incapacita' permanente, totale o parziale, deve costituire, senza indugio, oggetto di notifica tra le Istituzioni competenti delle due Parti contraenti.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244~art24 · fonte del testo