[1]particolari concernenti la liquidazione delle prestazioni

[2]Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al comma 1 del precedente articolo 11, non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalla legislazione delle due Parti contraenti, il suo diritto a pensione e' determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli possa far valere tali condizioni.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244~art13 · fonte del testo