Articolo VIII Per una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche investite, le Parti si impegnano a favorire l'inserimento dei programmi e progetti bilaterali attuati nell'ambito del presente Accordo in programmi multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione europea.

Testo vigente dal 1 settembre 2000

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