Ufficio internazionale

  • 1)a) I compiti amministrativi spettanti all'Unione particolare sono assicurati dall'Ufficio internazionale.
  • b)In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e assicura il Segretariato dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di ogni altro comitato di esperti ed ogni gruppo di lavoro che l'Assemblea o il Comitato di esperti possono creare.
  • c)Il Direttore generale e' il piu' alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta.
  • 2)Il Direttore generale ed ogni membro del personale da lui designato prendono parte, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di ogni altro comitato di esperti o di ogni gruppo di lavoro che l'Assemblea o il Comitato di esperti possono creare. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato e' d'ufficio segretario di tali organi.
  • 3)a) L'Ufficio internazionale, secondo le direttive dell'Assemblea, prepara le conferenze di revisione delle disposizioni dell'Accordo diverse da quelle degli articoli 5, 6, 7 e 8.
  • b)L'Ufficio internazionale puo' consultare delle organizzazioni intergovernative ed internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.
  • c)Il Direttore generale e le persone da lui designate prendono parte, senza diritto di voto, alle deliberazioni di tali conferenze.
  • 4)L'Ufficio internazionale esegue tutti gli altri compiti che gli sono attribuiti.

Testo vigente dal 13 maggio 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;243~art6 · fonte del testo