Portata giuridica e applicazione della classificazione

  • 1)Con riserva degli obblighi imposti dal presente Accordo, la portata della classificazione e' quella ad essa attribuita da ogni Paese dell'Unione particolare. Segnatamente, la classificazione non vincola i Paesi dell'Unione particolare ne' in relazione all'estensione della protezione del marchio, ne' in relazione al riconoscimento dei marchi di servizio.
  • 2)Ognuno dei Paesi dell'Unione particolare si riserva la facolta' di applicare la classificazione a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario.
  • 3)Le Amministrazioni competenti dei Paesi dell'Unione particolare faranno figurare nei titoli e nelle pubblicazioni ufficiali di registrazione dei marchi i numeri delle categorie di classificazione cui appartengono i prodotti e i servizi per i quali il marchio e' registrato.
  • 4)Il fatto che una denominazione figuri nell'elenco alfabetico non pregiudica in nulla gli eventuali diritti esistenti su tale denominazione.

Testo vigente dal 13 maggio 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;243~art2 · fonte del testo