1. Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione scientifica e tecnologica nei settori che esse, di comune accordo, riterranno prioritari e che saranno espressamente enunciati nei protocolli esecutivi del presente Accordo. 2. Nel settore della cooperazione scientifica e tecnologica tra Istituti scientifici, Centri di ricerca, Universita' ed altre Istituzioni a livello universitario dei due Stati, le Parti contraenti favoriranno:

  • a)lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;
  • b)lo scambio di visite di docenti, ricercatori, esperti, personale tecnico e specialisti ai fini di ulteriori studi e scambi di esperienze;
  • c)l'organizzazione di conferenze, seminari scientifici e tecnologici, simposi ed altre manifestazioni;
  • d)la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate;
  • e)ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica concordata tra le due Parti contraenti.

Testo vigente dal 30 dicembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2016-12-01;241~accordo-art13 · fonte del testo