postali e telecomunicazioni Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione al fine di: - definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei servizi postali; - definire i principi di una politica tariffaria e di commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali; - trasferire tecnologia e know-how, anche per quanto riguarda le norme tecniche e i sistemi di certificazione europei; - promuovere lo sviluppo di progetti in materia di telecomunicazioni e di servizi postali e favorire gli investimenti in questi settori; - migliorare l'efficienza e la qualita' dei servizi, anche liberalizzando le attivita' dei sottosettori; - applicare le tecnologie piu' avanzate in materia di telecomunicazioni, in particolare per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi; - gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione; - definire una base normativa adeguata per i servizi delle poste e telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza; - impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.

Testo vigente dal 24 luglio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232~art59 · fonte del testo