Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione.

  • 1)In caso di recesso o di esclusione di un Membro, il Consiglio, se del caso, procede alla liquidazione dei suoi conti. L'Organizzazione conserva le somme gia' versate dal Membro che recede o e' escluso, il quale e' peraltro tenuto a pagare le somme di cui risulti debitore verso l'Organizzazione alla data effettiva del recesso o dell'esclusione; tuttavia qualora si tratti di una Parte contraente che non e' in grado di accettare un emendamento e che, di conseguenza, cessa di essere Parte dell'Accordo ai sensi del paragrafo 2) dell'Articolo 53, il Consiglio puo' liquidare i conti nel modo che riterra' piu' equo.
  • 2)Il Membro che ha cessato di far parte del presente Accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavo della liquidazione o degli altri averi dell'Organizzazione; ad esso non puo' nemmeno essere imputata alcuna parte dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione al momento della cessazione del presente Accordo.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art51 · fonte del testo