- Le Parti contraenti si impegnano a studiare le formalita' e le condizioni per l'equipollenza dei titoli di studio e dei diplomi rilasciati dalle istituzioni educative di ogni tipo, ordine e grado dell'altro Paese.

Testo vigente dal 11 febbraio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-01-26;23~accordo-art4 · fonte del testo