Articolo III Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione a Parti che non fanno parte della SOFA della NATO, le disposizioni della SOFA della NATO che prevedono che le istanze e le controversie siano presentate al Consiglio dell'Atlantico Nord, al Presidente del Consiglio dei Supplenti dell'Atlantico Nord o ad un Arbitro, devono essere intese nel senso che le Parti in causa debbono negoziare tra di loro senza ricorrere a giurisdizioni esterne.

Testo vigente dal 15 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-06-30;229~convenzione-artiii · fonte del testo