Le Autorita' competenti determineranno di comune accordo, salvo le disposizioni di cui all'articolo 32, in qual modo ed entro quale termine le domande e le dichiarazioni relative al ritiro della occupazione possono essere presentate in relazione alle pensioni di vecchiaia cui la presente Convenzione si riferisce, e stabiliranno anche le date dalle quali tali pensioni saranno pagabili.

Testo vigente dal 17 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;228~art31 · fonte del testo