[1]1. Fatto salvo il 2, il presente Accordo restera' in vigore fino alla scadenza di 12 mesi a partire dalla data in cui una Parte Contraente riceve comunicazione scritta tramite i canali diplomatici della decisione dell'altra Parte Contraente di denunciare il presente Accordo. 2. Nel caso che il presente Accordo venga denunciato ai sensi del n. 1, l'Accordo restera' in vigore per quanto riguarda l'assistenza sanitaria che e' stata o viene prestata prima o alla scadenza del periodo di cui al paragrafo suddetto. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, muniti dei pieni poteri, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in duplice copia a Roma il giorno 9.1.1986 in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]Per la Repubblica Italiana Per l'Austria

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 24 giugno 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-06-07;226~accordo-art9 · fonte del testo