- Trasferimenti 1. Le Parti Contraenti dovranno assicurare il trasferimento dei pagamenti relativi agli investimenti ed agli utili da investimento. I trasferimenti dovranno essere effettuati in valuta liberamente convertibile, senza alcuna restrizione e indebito ritardo, dopo che siano stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali. Detti trasferimenti dovranno comprendere in particolare, ma non esclusivamente:

  • a)capitali ed ulteriori somme per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
  • b)profitti, interessi, dividendi ed altre forme correnti di reddito;
  • c)fondi per il rimborso di prestiti;
  • d)royalties o emolumenti, pagamenti per servizi tecnici e di assistenza;
  • e)proventi derivanti dalla cessione o liquidazione totale o parziale degli investimenti;
  • f)remunerazioni e spettanze corrisposte a cittadini di una delle due Parti Contraenti per prestazioni e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima Parte Contraente;
  • g)risarcimento per nazionalizzazione o esproprio. 2. Tutti i trasferimenti di cui al paragrafo l del presente Articolo dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto diversamente disposto. 3. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e al paragrafo 1 del presente Articolo verranno considerati effettuati "senza indebito ritardo" ove effettuati entro il periodo normalmente necessario per il completamento del trasferimento. Detto periodo non dovra' in alcun caso superare i due mesi.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-07-01;224~accordo-art7 · fonte del testo