DI DETENUTI 1. Ciascuna parte trasferira' temporaneamente, su richiesta, all'altra Parte una persona detenuta per deporre dinanzi alle autorita' giudiziarie a condizione che questa presti il suo consenso. 2. La parte richiedente deve tenere il detenuto in stato di custodia, e deve restituirlo alla parte richiesta quando la sua presenza non sia piu' necessaria, nella medesima condizione, a meno che tale ultima Parte non domandi espressamente che venga messo in liberta'. 3. Le spese derivanti dall'applicazione di questo articolo saranno a carico della Parte richiedente.

Testo vigente dal 10 agosto 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-07-30;224~convenzione-art12 · fonte del testo