[1]E' convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 79, concernente ulteriore proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva del consorzio "Ente per le ville venete", con le seguenti modificazioni:

[2]All'articolo 1, il primo comma e' sostituito con il seguente: "A modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 25 ottobre 1977, n. 802, la efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' prorogata fino al 31 dicembre 1978" sono aggiunti in fine i seguenti commi: "L'articolo 24 della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' soppresso. Con decorrenza 1° gennaio 1979 il patrimonio di proprieta' dell'Ente e' devoluto alla regione Veneto la quale provvedera' al recupero delle quote di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, maturati dopo il 31 dicembre 1978. La regione Veneto d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia destinera' il patrimonio dell'Ente agli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1958, n. 243".

Testo vigente dal 30 maggio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;222~art1 · fonte del testo