L'attrezzatura dei battelli deve permettere il trasporto degli animali senza che essi siano esposti a ferite o sofferenze evitabili.
Testo vigente dal 23 maggio 1973
L'attrezzatura dei battelli deve permettere il trasporto degli animali senza che essi siano esposti a ferite o sofferenze evitabili.
Testo vigente dal 23 maggio 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222~art25 · fonte del testo
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