[1]: Il Consiglio

[2]1. Il Consiglio e' composto dai rappresentanti dei Membri e si riunisce in sessioni ordinarie da tenersi ogni tre anni. Una sessione straordinaria potra' essere tenuta a richiesta di un membro o del Comitato Direttivo, quando la richiesta abbia l'approvazione della maggioranza dei membri. 2. Il Consiglio dovra':

  • a)designare i membri del Comitato in accordo con quanto previsto dall'art. 8, par-2), c), e d);
  • b)approvare la nomina del Direttore come previsto dall'art. 8 par. 4, sottopar. d);
  • c)stabilire il quadro delle politiche per il lavoro dell'Istituto;
  • d)prendere decisioni su questioni generali di natura tecnica, finanziaria, o amministrativa, sottoposte dai Membri, dalla Conferenza o dal Comitato Direttivo;
  • e)approvare ed emendare, a maggioranza semplice, le sue Norme Statutarie. 3. Ogni Membro avra' diritto a un voto. Le decisioni saranno prese per consenso, salvo sia diversamente stabilito dalla Convenzione.

Testo vigente dal 28 gennaio 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2008-12-30;219~convenzione-art6 · fonte del testo