[1]: Informazione

[2]Le Parti Contraenti supportano il lavoro dell'Istituto, fornendo informazioni riguardanti le foreste su specifiche richieste, quando non sia possibile ottenere altrimenti i dati dagli organi demandati alla loro raccolta e cio' sia possibile nei termini convenienti. Per evitare un doppio lavoro, l'Istituto provvede a garantire un'appropriata coordinazione con altre strutture internazionali, includendo tutte quelle demandate alla raccolta di dati.

Testo vigente dal 28 gennaio 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2008-12-30;219~convenzione-art3 · fonte del testo