1 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo 2 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attivita' nei settori di cui al paragrafo 1

Testo vigente dal 20 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219~art51 · fonte del testo