1 I dazi doganali applicabili all'importazione in Croazia di prodotti siderurgici originari della Comunita' diversi da quelli elencati all'allegato I vengono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo 2 I dazi doganali applicabili all'importazione in Croazia dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario - all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio viene ridotto al 65% del dazio di base, - il 1 gennaio 2003, il dazio e' ridotto al 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 2004, il dazio e' ridotto al 35% del dazio di base, - il 1 gennaio 2005, il dazio e' ridotto al 20% del dazio di base, - il 1 gennaio 2006, i dazi rimanenti vengono aboliti

Testo vigente dal 20 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219~accordo-protocollo-n-2-art3 · fonte del testo