contro la droga Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti cooperano per garantire l'effettiva applicazione e aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso il dirottamento dei precursori verso usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. Per quanto riguarda il controllo dei precursori chimici e di altre sostanze di base impiegate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, la cooperazione si basa sulle norme adottate dalla Comunita' e dalle autorita' internazionali interessate quali, ad esempio, quelle della CATF (Chemical Action Task Force). La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative da avviare nei diversi settori connessi alla droga.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218~art69 · fonte del testo