[1]Riservatezza

[2]Le informazioni ricevute da una Parte contraente ai sensi del presente Accordo sono tenute segrete e sono comunicate soltanto alle persone o autorita' (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte contraente incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte oggetto del presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto per tali finalita'. Esse possono servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. Le informazioni non possono essere comunicate a nessun'altra persona, ente, autorita' o giurisdizione senza l'esplicito consenso scritto dell'autorita' competente della Parte interpellata.

Testo vigente dal 25 novembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;217~accordo-art8 · fonte del testo