come elemento di prova Le comunicazioni relative ai risultati della sorveglianza e le informazioni ottenute dai funzionari di uno Stato membro e trasmesse ad un altro Stato membro nei casi di assistenza spontanea di cui agli articoli 15, 16 e 17 possono essere invocate, secondo il diritto interno, come elemento di prova dagli organi competenti dello Stato membro destinatario di tali informazioni.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217~convenzione-art18 · fonte del testo