di indagini 1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' richiesta procede o fa procedere alle opportune indagini in merito a operazioni che costituiscono o che, a parere dell'autorita' richiedente, sembrano costituire una violazione. L'autorita' richiesta comunica i risultati di tali indagini all'autorita' richiedente. Si applica, con gli opportuni adattamenti, l'articolo 10, paragrafo 2. 2. Previo accordo tra l'autorita' richiedente e l'autorita' richiesta, funzionari designati dall'autorita' richiedente possono essere presenti alle indagini di cui al paragrafo 1. Le indagini sono sempre svolte dai funzionari dell'autorita' richiesta. I funzionari dell'autorita' richiedente non possono, di propria iniziativa, esercitare i poteri riconosciuti ai funzionari dell'autorita' richiesta; essi hanno invece accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell'indagine in corso.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217~convenzione-art12 · fonte del testo