Nell'ambito della revisione degli organici prevista dall'articolo 2, l'aumento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, non puo' essere superiore a:

  • a)a decorrere dal 1 gennaio 1993, due unita' per i generali di divisione;
  • b)a decorrere dal 1 gennaio 1992, sette unita' per i generali di brigata;
  • c)a decorrere dal 1 gennaio 1992, quarantatre unita' per i colonnelli. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono riportate nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974.

Testo vigente dal 9 marzo 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-28;217~art3 · fonte del testo