Il presente accordo, valido per un periodo di cinque (5) anni, entrera' in vigore dal momento del ricevimento dell'ultima notifica per via diplomatica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne richieste dal diritto interno di ciascuna delle Parti; e sara' rinnovabile per tacita riconduzione.

Testo vigente dal 21 dicembre 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-11-19;216~accordo-art18 · fonte del testo