Ai fini del contrasto del terrorismo, gli organi competenti delle Parti, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, scambieranno informazioni, in particolare su atti terroristici pianificati e compiuti, sui relativi preparativi, sulle forme e sui metodi del loro compimento, sui gruppi terroristici, nonche' sulle persone che nel territorio dello Stato dell'altra Parte pianificano, compiono o hanno compiuto reati contro gli interessi dell'altra Parte. Lo scambio delle informazioni su persone sospettate di appartenere ad organizzazioni estremiste si effettuera' in ciascun caso concreto se cio' si rendesse necessario per il contrasto degli atti terroristici o per la prevenzione dei reati che rappresentano una minaccia sostanziale per la sicurezza nazionale e pubblica. Tale scambio dovra' avvenire esclusivamente fra le unita' di antiterrorismo dei competenti organi delle Parti.

Testo vigente dal 8 gennaio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-12-07;216~accordo-art6 · fonte del testo