Articolo VII Relazioni esterne In seguito o durante ispezioni che ricadano nell'ambito del presente Accordo, le Parti si consulteranno in merito ad eventuali dichiarazioni, congiunte o indipendenti, da rilasciare alla stampa, allo Stato Parte che ha richiesto l'ispezione, al Consiglio Esecutivo, alla Conferenza degli Stati Parte, al Segretariato Tecnico o ad altri Stati Parte alla Convenzione. Le Parti, inoltre, decideranno se e come informare gli organi di stampa in merito a tali ispezioni.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;216~accordo-artvii · fonte del testo