1. Il Comitato finanziario si compone di:

  • a)un rappresentante di ciascuno dei quattro Stati membri che versano i contributi piu' alti;
  • b)tre rappresentanti degli altri Stati membri, designati da questi ultimi per la durata di un anno; ciascuno di detti Stati non puo' essere rappresentato piu' di due volte consecutive in seno al Comitato. 2. Alle condizioni previste dal regolamento finanziario, il Comitato formula pareri e raccomandazioni ad uso del Consiglio su tutti i problemi finanziari sottoposti a questo ultimo ed esercita le competenze delegategli dal Consiglio in materia finanziaria.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~art8 · fonte del testo