Gli Stati contraenti converranno i particolari relativi alle misure necessarie all'attuazione del presente Accordo che richiedano un comune accordo. Essi si informano reciprocamente in merito alle variazioni nelle disposizioni interne che si riferiscono a settori interessanti il presente Accordo e regoleranno le eventuali difficolta' che si verificassero nell'interpretazione o applicazione del presente Accordo mediante trattative dirette.

Testo vigente dal 31 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;216~art11 · fonte del testo