In base alla normativa vigente nei propri Stati, le Parti contraenti cooperano nell'attivita' di contrasto al traffico illecito di valori artistici, nel quadro del presente Accordo. Le Parti contraenti restituiscono i pezzi di antiquariato e i beni di valore artistico a loro disposizione se esportati dal territorio doganale dello Stato dell'altra Parte contraente in violazione della normativa doganale e di altro tipo.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;215~accordo-art10 · fonte del testo