Stati contraenti rinunciano reciprocamente ad ogni domanda di rimborso degli oneri derivanti dall'applicazione della presente Convenzione. Le indennita' corrisposte agli agenti di cui all'art. 9, agli esperti ed agli interpreti, sono a carico dello Stato richiedente.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;215~convenzione-art13 · fonte del testo